ABILITAZIONE RT ALBO GESTORI: VERIFICHE DI AGGIORNAMENTO

 Dopo poco più di un triennio dalla prima verifica iniziale per conseguire l’abilitazione all’incarico di Responsabile tecnico per l’Albo gestori ambientali, arrivano le “verifiche di aggiornamento” previste dal comma 2 dell’articolo 3 della deliberazione del Comitato Nazionale n.6, 30/05/2017 (int. n.3, 25/06/2019).

Il termine, inizialmente indicato nel 2 gennaio 2021, ad oggi risulta sospeso fino al 15 gennaio 2021 in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 3/12/2020. Al termine della situazione emergenziale il comitato nazionale dell’Albo provvederà a pubblicare il calendario 2021 delle verifiche RT.

 

Il Comitato nazionale ha, nel frattempo, apportato alcune modifiche alla deliberazione citata eliminando l’attesa minima di 60 giorni per potersi reiscrivere all’esame dopo una verifica non superata, consentendo nell’ambito della stessa verifica di sostenere la prova per tre moduli e, una volta superato il “modulo obbligatorio”, effettuare la verifica solo per i moduli specialistici (tre al massimo) senza dover ripetere anche il modulo obbligatorio.

Nell’ambito della prima verifica (sia iniziale che di aggiornamento) resta il vincolo di obbligo di esito positivo del “modulo obbligatorio” che, qualora non superato, determina l’esito negativo dell’intera prova.

Si ricorda che:

  • La verifica di aggiornamento riguarda quei soggetti che alla data del 16/10/2017 (o in seguito ad istanze presentate all’Albo entro tale data) rivestivano la carica di Responsabile Tecnico di imprese iscritte all’Albo, ed intendono mantenerla anche dopo il mese di ottobre 2022. Costoro beneficiano di un periodo transitorio di cinque anni durante i quali possono continuare a svolgere le funzioni di RT ed addirittura assumerne altre, nel limite delle categorie e classi di iscrizione.
  • La verifica iniziale invece è la prova che hanno dovuto sostenere i candidati che, alla data del 16/10/2017, non si trovavano nella condizione sopra descritta, e che hanno voluto conseguire l’abilitazione per poter assumere la carica di Responsabile Tecnico. Non solo, la verifica iniziale è il tipo di verifica da sostenere per coloro i quali intendano conseguire l’abilitazione per moduli specialistici diversi rispetto a quelli che possono essere “mantenuti” con la sola verifica di aggiornamento o accedere a classi superiori delle categorie in cui sono in carica.

La differenza sostanziale consiste nel fatto che il punteggio per superare sia il modulo obbligatorio che i moduli specialistici in una verifica di aggiornamento è inferiore rispetto a quello necessario nell’ambito della verifica iniziale (28 punti per superare il modulo obbligatorio anziché 32 e 30 invece che 34 per lo specialistico); inoltre il candidato non necessita di diploma della scuola secondaria di secondo grado.

Le verifiche sono articolate in un Modulo obbligatorio per tutte le categorie e quattro Moduli specialistici distinti (trasporto cat.1,4,5; Intermediazione e Commercio di rifiuti senza detenzione cat. 8; Bonifica siti cat. 9; Bonifica beni contenenti amianto cat. 10).

Il soggetto interessato ha diritto a sostenere la verifica di aggiornamento solo per il modulo obbligatorio ed i moduli specialistici delle categorie per le quali era in carica come RT alla data del 16/10/2017; se intende sostenere l’esame per moduli specialistici diversi, per questi ultimi dovrà sostenere la prova in modalità verifica iniziale. Le verifiche di aggiornamento ed iniziale hanno una validità quinquennale, pertanto andranno ripetute ogni cinque anni per mantenere l’abilitazione. Ovviamente, tutti quei soggetti che hanno dovuto sostenere la verifica iniziale sosterranno successivamente (a partire da un anno prima della scadenza della validità) la verifica di aggiornamento.

 

Esaminiamo in chiusura chi ha diritto ad ottenere (previa istanza da presentare alla competente Sezione Regionale) la dispensa a vita dall’esame. Si tratta di quei soggetti che hanno ricoperto e ricoprono la carica di legale rappresentante/titolare e Responsabile Tecnico contestualmente per almeno 20 anni. Nel calcolo sono ammesse interruzioni intermedie (da una o entrambe le cariche) non superiori a 4 anni, purché non intervenute nell’anno precedente alla presentazione della domanda di dispensa. E’ interessante notare che è sufficiente aver maturato le condizioni di cui sopra anche in una sola delle tre categorie del trasporto rifiuti (1, 4, 5) per ottenere la dispensa da verifica per tutte le categorie del trasporto.

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