RIFIUTI – ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN FORMA SEMPLIFICATA, COMUNICAZIONE BYPASSA L’AUA
La comunicazione ex art. 216, Dlgs 152/2006 per l’esercizio di attività “semplificata” di recupero rifiuti permette di bypassare il rilascio dell’AUA.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23483 del 3 agosto 2020. L’art. 3 del Dpr 59/2013 infatti prevede per l’impresa la possibilità di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di un’attività soggetta solo a comunicazione.
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