RIFIUTI – END OF WASTE, NON ESISTE SENZA PIENO RECUPERO DEI RIFIUTI

La qualifica di rifiuto termina solo quando l’operazione di recupero a cui lo stesso è sottoposto, che può consistere anche nella sola cernita o selezione, è conclusa.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza 7589/2020, riprendendo il principio stabilito dall’art. 184, comma 5, Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione conferma la condanna per attività di traffico illecito di rifiuti (art. 260 Dlgs 152/2006) nel ca-so di rifiuti stoccati sui piazzali aziendali e spediti oltrema-re su container, senza alcuna preventiva operazione di re-cupero.
La natura di rifiuto del materiale, sebbene lo stesso si trovi in uno stato di disuso o deterioramento, non può venire messa in dubbio neanche dalla possibile circostanza che il materiale possa avere un valore commerciale nel paese di destinazione del carico.

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