END OF WASTE – I CRITERI DEL RECUPERO AGEVOLATO PER LE AUTORIZZAZIONI ORDINARIE

Convertito lo “Sblocca Cantieri”, il disegno di legge di conversione del Dl 32/2019, che modifica l’art. 184-ter dando via libera all’utilizzo mirato dei criteri previsti dai decreti sul recupero agevolato.
In attesa dei criteri europei e statali previsti dall’art. 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 i criteri previsti dai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161 e Dm 269/2005 possono essere utilizzati anche per le procedure ordinarie (articoli 208, 209 e 211 Dlgs 152/2006 e Aia) ma limitatamente a quanto previsto dall’allegato 1, sub allegato 1 di ciascun decreto in ordine a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto. Per quanto concerne invece i parametri relativi alle emissioni in atmosfera e alle quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero, essi saranno stabiliti dalle singole autorità competenti, secondo la propria potestà discrezionale.
Attenzione: l’utilizzo dei decreti sul recupero agevolato, anche per le autorizzazioni ordinarie, era già consentito dal vigente articolo 184-ter, comma 3, tuttavia – prima della proposta di emendamento inserita nello “Sblocca cantieri” – i criteri previsti da tali decreti venivano richiamati nella loro interezza, compresi i limiti presenti nei loro allegati (in particolare in tema di quantità), limiti che non attengono alle condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto. Tali limiti si giustificano per il recupero agevolato, che può essere svolto previa comunicazione di inizio attività e quindi in assenza di un previo controllo dell’autorità competente, ma non si giustificano nel sistema autorizzatorio ordinario per il quale invece il controllo preventivo è previsto e alle cui discrezionalità può quindi essere affidata la valutazione in merito a quantità dei rifiuti ammissibili in impianto e limiti di emissione in atmosfera.
Si tratta tuttavia di una soluzione che non risolve affatto il problema del recupero, già in grave crisi. Nel quadro normativo attuale, tutti gli impianti autorizzati in ordinaria che trattano rifiuti diversi da quelli inclusi nei decreti sul recupero agevolato, alla scadenza dei loro titoli abilitativi, non riusciranno a realizzare l’End of Waste con il rinnovo delle autorizzazioni. I decreti citati non consentono ad esempio la trasformazione del rifiuto in prodotto degli imballaggi industriali riutilizzabili contaminati da sostanze pericolose (perché si tratta di tipologie non contemplate dal Dm 161/2002), generando dunque decine di migliaia di tonnellate di rifiuti che avrebbero potuto essere, come accade da molti anni, “bonificati” e utilizzati per molti successivi cicli d’uso. Identico destino anche per tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche classificati come pericolosi. Il DM 161/2002 non contempla infatti, fra le tipologie di rifiuti recuperabili, i frigoriferi, i condizionatori e tutte le apparecchiature contenenti componenti pericolosi.

Altra novità dello “Sblocca Cantieri”: gli impianti rifiuti del Lazio e di Roma (quelli della gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti organici in generale) saranno autorizzati con tempi “ambientali” dimezzati.

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