TRACCIABILITA’ RIFIUTI – ISTITUITO IL NUOVO REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE.

 

A tutti gli effetti il successore del Sistri, ed obbliga al suo utilizzo una platea di soggetti più ampia di quella prevista dal soppresso sistema.

La legge di modifica e conversione del Dl 135/2018, oltre a confermare l’abolizione del Sistri e la vigenza (seppur transitoria) dell’attuale tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri, fir, mud), istituisce direttamente un nuovo sistema elettronico gestito dal MinAmbiente. I termini entro cui iscriversi al nuovo Registro (e pagare i relativi contributi) saranno determinati con futuro decreto, unitamente alle regole organizzative e funzionali del sistema, agli adempimenti a carico degli operatori nonché alle norme sanzionatorio.

Al nuovo sistema sono obbligati ad iscriversi:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • I produttori di rifiuti pericolosi;
  • Enti e imprese che raccolgono rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti/intermediari di rifiuti pericolosi
  • I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Inoltre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, si iscrivono i soggetti di cui all’art. 189, comma 3 Dlgs 152/2006, ovvero:

  • Trasportatori professionali, intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, i Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui      all’art. 184, comma 3, lettera c) – ovvero rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, d) – ovvero rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e g) – ovvero rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

 

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