Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Abrogazione CAT. 3 bis Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il 14/11/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del Decreto-legge n. 131 del 16/09/2024, in vigore dal 15/11/2024.

L’articolo 14-bis della legge sopra citata risponde alle procedure d’infrazione n. 2024/2124 e 2024/2097 ed introduce importanti novità che modificano e semplificano il sistema di gestione dei RAEE – rifiuti di apparecchiature elettrice ed elettroniche.

Tra le principali novità in materia, troviamo al comma 7 l’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il testo normativo dispone che: “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinata all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Nei giorni scorsi l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha trasmesso ai soggetti interessati una mail informativa nella quale comunica che sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni in categoria 3-bis, con effetto dal 15/11/2024.

I RAEE derivanti dalla raccolta “uno contro uno” e “uno contro zero” dovranno essere depositati nei luoghi di raggruppamento allestiti dal distributore presso i locali del punto di vendita o presso altri luoghi.

I luoghi di raggruppamento dovranno essere comunicati nel portale messo a disposizione del Centro di Coordinamento RAEE e dovranno rispettare le modalità di allestimento previste dalla normativa.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, ai fini del deposito presso il luogo di raggruppamento, dovranno essere suddivisi per tipologia e raggruppamento (Allegato I del Regolamento n. 40 del 20/02/2023).

La normativa stabilisce inoltre i limiti per il deposito dei rifiuti presso il deposito preliminare: troviamo il criterio quantitativo, ossia fino al raggiungimento di massimo 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’Allegato I del Regolamento n. 40 del 20/02/2023; in alternativa è possibile adottare il criterio temporale, avviandoli a destino ogni tre mesi. In ogni caso, il deposito preliminare non può avere durata superiore ad un anno (anche se non si raggiunge il limite previsto dal criterio quantitativo).

Ciascun distributore dovrà conservare per tre anni i dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare.

Ai sensi del comma 8, il trasporto dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale ed il luogo di destinazione.

Sul portale del CdC RAEE è possibile visionare un fac-simile di DDT.

Cerchiamo di riassumere brevemente le altre disposizioni contenute nell’ articolo 14-bis :

  • Nel primo periodo viene ribadito che i distributori, al momento di fornitura di una nuova AEE, devono assicurare il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente (ritiro uno contro uno). L’attività di ritiro gratuito può essere volontariamente effettuata anche da parte dei distributori di AEE professionali incaricati dia produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
  • Comma 2 – I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq devono assicurare il ritiro gratuito di RAEE di piccolissime dimensioni derivanti da nuclei domestici senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti (uno contro zero).
  • Comma 3 – Viene ribadito l’obbligo dei distributori di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro e vengono indicate le modalità di informazione.
  • Comma 5 – indica le modalità di allestimento del deposito temporaneo che deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, i RAEE devono essere protetti dagli eventi atmosferici attraverso sistemi di copertura che possono essere anche mobili, inoltre devono essere raggruppati distintamente evitando miscelazioni con i rifiuti pericolosi.
  • Comma 6 – chiarisce che i distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro non sono obbligati alla tenuta del registro di c/s, alla presentazione del MUD e all’iscrizione al R.E.N.T.Ri.
  • Comma 9 – indica che le disposizioni contenute nell’articolo sono applicabili anche al ritiro dei RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

 

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