RIFIUTI SANITARI INFETTI: QUANDO SI POSSONO CONSIDERARE RIFIUTI URBANI?
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito, in risposta a un interpello, che i rifiuti sanitari potenzialmente infetti sottostanno alla disciplina giuridica dei rifiuti urbani solo se precedentemente sottoposti al procedimento di sterilizzazione descritto dal DPR n. 254/2003 (art. 2 comma 1 e art. 7 comma 2), senza condizionare in alcun modo le modalità di smaltimento successive.
In particolare, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, sterilizzati secondo la normativa e assimilabili quindi a rifiuti urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta indicandoli con il CER 20 03 01, all’interno di appositi imballaggi recanti un’etichetta ben visibile, riportante la dicitura “Rifiuti sanitari sterilizzati” e la data di sterilizzazione.
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