OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DAL 01.01.2023

La presente relativamente alle disposizioni inerenti l’etichettatura ambientale degli imballaggi introdotte con le modifiche all’Art. 219 del D.Lgs. 152/06, apportate dall’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il cui obbligo scatta a partire dal 01/01/2023.

L’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2020, tuttavia a causa delle richieste degli attori del mercato di un periodo transitorio utile al fine di adeguarsi alla novità ed alla necessità di chiarire alcuni dubbi interpretativi, la disposizione è stata oggetto di quattro rinvii.

L’ultima proroga è stata disposta con il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto “Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha previsto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

Pertanto, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di etichettatura ambientale scatterà dal 1° gennaio 2023.

 

Si ricorda che le informazioni cogenti che devono essere riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio:

  • Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (circuito B2C), le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite sono le seguenti:

o   La codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE;

o   Le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta dell’imballaggio. Le linee guida suggeriscono di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”, oppure di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”,  e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

  • Se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.

Oltre alle informazioni obbligatorie, possono essere riportate informazioni facoltative utili per supportare i destinatari degli imballaggi alla corretta gestione degli stessi.

L’obiettivo è quello di agevolare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulla loro destinazione finale.

 

L’art. 261 del D. Lgs. 152/06 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 € a 25.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006.

 

Vi invitiamo a consultare le Linee guide tecniche sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

Si precisa che, il documento, di natura non regolamentare, è stato elaborato tenuto conto delle linee guida proposte dal CONAI e potrà essere aggiornato o modificato periodicamente.

 

Restiamo a disposizione per darvi supporto e consulenza in merito all’etichettatura ambientale degli imballaggi, vi invitiamo a contattarci al seguente indirizzo e-mail: info@simeasrl.it

Oppure a contattarci telefonicamente: tel. 02.87238633

Vi ringraziamo per l’attenzione.

Cordiali saluti.

 

Condividi