NUOVE IMPORTANTI MODIFICHE AL D.LGS. 81/08
In data 17 dicembre 2021, è stata approvata la legge 215/2021 che ha convertito, con modificazioni il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008.
La Legge di conversione apporta modifiche significative per quanto riguardano i doveri, le responsabilità delle figure aziendali e gli obblighi di formazione.
Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, a partire da quando entrano in vigore le disposizioni della Legge 215/2021, cioè immediatamente, dal 21/12/21, riguardano i seguenti articoli:
- 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”
- 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
- 13, sulla “Vigilanza”
- 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”
- 19, sugli “Obblighi del Preposto”
- 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
- 51, sugli “Organismi paritetici”
- 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
- 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”
- 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”
- 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- 99, sulla “Notifica preliminare”
Le modifiche più significative riguardano il Datore di lavoro, il quale, proprio per i suoi compiti, dovrà attestare la frequenza a corsi di formazione specifica.
Le conseguenze nel caso di infortunio sono l’aspetto di maggior impatto della riforma, infatti l’ipotetica mancata partecipazione ai corsi formativi da parte del Datore di lavoro non permetterebbe al suddetto di acquisire la necessaria preparazione per poter valutare correttamente i rischi di sicurezza, in questo modo, per un eventuale infortunio, la responsabilità ricadrebbe sul Datore di lavoro.
Il nuovo articolo 13 del TUS amplia inoltre i poteri dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, ad oggi, oltre all’azienda sanitaria locale competente, può ordinare la sospensione dell’attività per ragioni di sicurezza in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
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