DELEGA DELLE RESPONSABILITÁ AMBIENTALI

La sentenza n. 32861/2021 emessa dalla Corte di Cassazione, ha condannato il legale rappresentante di un impianto di trattamento di rifiuti poiché l’impianto scaricava acque reflue non conformi a quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 152/2006.

Il legale rappresentante dell’impianto affermava di essere esente dalla responsabilità, dato che aveva conferito delega di funzioni (atto di trasferimento di competenze gestionali ed organizzative in tema di sicurezza sul lavoro) al direttore tecnico dell’impianto, ma secondo l’art. 16 del D.Lgs 81/08, la delega di funzioni, per essere ammessa, deve avere forma scritta e indicare una data certa e deve essere attribuita ad una persona. In questo caso il rappresentante legale dell’impianto non ha rispettato tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di delega di funzioni e, quindi il legale rappresentante non è esonerato da responsabilità in materia.

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