ACQUE METEORICHE: VIOLARE LE NORME ANTI-CONTAMINAZIONE È PENALE

La violazione delle disposizioni regionali che disciplinano le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate fa scattare la responsabilità penale dell’impresa.

Un esempio di tale violazione è il caso proposto nella sentenza 3 marzo 2021, n. 11128 della Corte di Cassazione, nella quale una impresa titolare di un distributore di carburante in Piemonte non aveva presentato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche (articolo 7, Dpgr Piemonte 20 febbraio 2006, n. 1/R). In questo caso, è stata violata la normativa regionale riguardante le acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne che sono potenzialmente a rischio di venire a contatto con sostanze pericolose (articolo 113, comma 3, Dlgs 152/2006).

La Corte di Cassazione ha ricordato come le acque meteoriche di dilavamento contaminate da sostanze inquinanti ricadano nella definizione di “acque reflue industriali” (articolo 74 del Dlgs 152/2006) e quindi siano colpite dalla relativa disciplina.

Condividi