FIR, CASSAZIONE DISTINGUE RESPONSABILITA’
L’omessa o incompleta compilazione dei formulari per la parte relativa alla casella di competenze del destinatario non dà luogo a responsabilità del produttore
L’ordinanza 28569/20 della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato da un produttore di rifiuti, ha ribadito il principio relativo alla distinzione delle relative responsabilità, in assenza di uno “specifico concorso” del produttore. Questi è responsabile solamente delle caselle da uno a dieci, mentre le caselle riservate al destinatario cadono sotto la responsabilità di quest’ultimo. Tutto questo fatto salvo eventuale concorso nella condotta omissiva, che nel caso in oggetto non era stato contestato.
Riferimenti
https://www.reteambiente.it/normativa/43454/
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