RIFIUTI: RESPONSABILE IL PROPRIETARIO MEZZO
Se il trasportatore risulta inidoneo, la responsabilità ricade sul proprietario del mezzo
È a carico di chi cede a terzi la disponibilità di un veicolo l’accertamento dell’idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene è consegnato. La sentenza 30936 della Corte di Cassazione ricorda che solo attraverso tale verifica il proprietario sarà in grado di attestare l’adozione di un comportamento prudente e rigoroso, l’unico strumento in forza del quale potrà non essere chiamato a rispondere di un eventuale illecito commesso dal terzo. La prova richiesta deve necessariamente consistere in un elemento fattuale, di natura documentale o dichiarativa e che non provenga esclusivamente dall’interessato.
Riferimenti
https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=18361#.X9tAtVVKi00
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