SICUREZZA SUL LAVORO – NIENTE “GENERICHE E SPECIFICHE INDICAZIONI” NEL DVR

Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del Dvr, come previsto dagli art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Nel documento di valutazione dei rischi, Dvr, devono essere specificate nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare, non sono ammesse generiche e aspecifiche indicazioni.

Inoltre il datore di lavoro è obbligato a fornire ai dipendenti le necessarie informazioni e l’adeguata formazione, ex art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, in merito ai rischi e alle procedure da adottare relativamente ad ogni mansione.

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