RIFIUTI – CAMBIANO LE REGOLE PER IL TRASPORTO INTERMODALE

Ai sensi del D.Lgs. 116/2020, il deposito di rifiuti nell’ambito dell’attività intermodale non rientra nello stoccaggio dei rifiuti se non supera i 30 giorni.

Oltre al termine finale di 30 giorni, ai sensi del nuovo art. 193-bis del D.Lgs. 152/2006, il deposito di rifiuti non si configuri come uno stoccaggio se la presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto avviene entro sei giorni dall’inizio dell’attività di deposito.

La violazione di tale termine deve essere comunicata alle autorità competenti e al produttore di rifiuti entro 24 ore.

La disposizione di deroga vale per tutti i depositi di rifiuti nell’ambito dell’attività intermodali di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, scali merci, effettuati da soggetto ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa che ne effettua il trasporto.

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