RIFIUTI – MATERIALI ABBANDONATI IN AREA RECINTATA, IL “DISFARSI” LI QUALIFICA COME RIFIUTI

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21289 del 17 luglio 2020, conferma che il deposito di materiali vari in area recintata e chiusa non esclude il “disfarsi” che qualifica gli oggetti come rifiuti.

Si ricorda che un bene diventa rifiuto, ex art. 183 comma 1 lettera a) del Dlgs 152%2006, al verificarsi della circostanza del “disfarsi”.

La Corte sottolinea inoltre  che, in assenza dei presupposti di legge (art. 183 lettera aa) non si parla nemmeno di “deposito temporaneo”.

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