CORONAVIRUS Covid-19: ACCORDI ADR
In conseguenza della situazione di emergenza sanitaria COVID-19, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni Accordi Multilaterali in tema di Trasporto di Merci Pericolose, nazionale e internazionale, ADR – strada e RID – ferrovia, promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi firmatari ADR e RID, per estendere la validità di alcune certificazioni prescritte.
M324 e RID 1/2020
Certificati di formazione professionale dei conducenti ADR
Con l’Accordo M324 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo.
Certificati del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose
Con gli Accordi M324 e RID 1/2020 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati del Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020.
M325 e RID 2/2020
Certificati di approvazione dei veicoli ADR
Con l’Accordo M325 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità dei certificati di approvazione dei veicoli ADR in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I veicoli potranno circolare in tutti gli Stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo. Le ispezioni tecniche necessarie per ottenere il certificato di approvazione dovranno essere svolte prima dell’1 settembre 2020.
Controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID
Con gli Accordi M325 e RID 2/2020 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. Le cisterne potranno quindi circolare in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.
M326 e RID 3/2020
Controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2
Con gli Accordi M326 e RID 3/2020 è permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas.
Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M326)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 03/2020)”.
M327 e RID 4/2020
Controlli intermedi e periodici cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli “UN”
Con gli Accordi M327 e RID 4/2020 è stata prolungata fino al 31 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei Contenitori Gas ad Elementi Multipli (CGEM) “UN”, di cui al Capitolo 6.7 ADR o RID, in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I suddetti recipienti potranno quindi essere utilizzati in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M327)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 04/2020)”
Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR e del RID devono comunque essere applicate.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori dubbi o chiarimenti.
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