CORONAVIRUS Covid-19: IL CORRETTO SMALTIMENTO DEI DPI NEI LUOGHI DI LAVORO

Si riportano di seguito alcune indicazioni su Come avviare allo smaltimento mascherine e guanti utilizzati nei luoghi di lavoro durante la fase di emergenza da COVID-19.

Ad oggi, le disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19 esplicitano esclusivamente le modalità di gestione dei DPI (mascherine e guanti) utilizzati in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove hanno svolto attività lavorativa persone confermate*** infette.

Per le aziende dove NON si hanno casi CONFERMATI di COVID-19 non si dice nulla di specifico.

In questo periodo di epidemia si consiglia comunque di adottare modalità di gestione dei DPI maggiormente cautelative, considerato che vi sono molti casi senza sintomi (si stima 10 persone ogni una infetta con sintomi) e/o casi con sintomi ma non confermati, trattando quindi tali rifiuti come potenzialmente infetti.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti, tra cui mascherine e guanti, la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 ‘’COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti’’,  specifica quanto segue per quanto riguarda la pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati. Per stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari, dove abbiano soggiornato casi confermati***di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati, verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate:

  • Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto;
  • Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). Corrispondenti al codice CER 18 01 03* HP 9 e categoria ADR UN329, in quanto rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

***Caso confermato : Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

L’Art. 8  comma 3, lettera a) del DPR n. 254/2003 stabilisce che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio  infettivo ( CODICE EER 18 01 03 *) può avere una durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore . Nel rispetto dei requisiti di igiene e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Attenzione invece al termine di 5 giorni, e non 7, per la registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

L’articolo 8 specifica inoltre che per tali rifiuti deve essere utilizzato apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico, contenuto nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. Gli imballaggi esterni avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

Tra le altre prescrizioni, l’art. 8 del D.P.R. citato dispone che:

«Art. 8 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1.Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

  1. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
  2. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
    a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, [oggi art. 190 del D.Lgs. 152/2006] deve avvenire entro cinque giorni;
    b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
    c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile».

Per quanto riguarda invece la gestione dei rifiuti urbani, l’Istituto Superiore di Sanità precisa che:

  • In assenza di infetti o persone in quarantena si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
  • In presenza di infetti o persone in quarantena non bisogna più fare la raccolta differenziata e buttare tutto in due/tre sacchi da considerare come indifferenziato.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori dubbi o chiarimenti, non che per supportarvi per gli smaltimenti suddetti.

SIMEA SRL: Contattaci allo 0287238633 o info@simeasrl.it per la gestione dei rifiuti mascherine e guanti utilizzati nei luoghi di lavoro durante la fase di emergenza da COVID-19.

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