SICUREZZA SUL LAVORO – ASSENZA DEL COORDINATORE

In assenza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel cantiere, è il direttore dei lavori il responsabile in caso di infortuni subiti dal lavoratore.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49900 del 10 dicembre 2019, ha stabilito che il direttore dei lavori ha l’obbligo di:
– Verificare l’idoneità delle imprese esecutrici e del mancato adempimento, da parte delle stesse,m degli obblighi
stabiliti dagli art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008;
– Sorvegliare i lavori e adottare necessarie cautele durante la loro esecuzione.

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