BONIFICA SITO – AZIONE DI RIVALSA

Il 10 dicembre 2019, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32142, ha stabilito che il proprietario non responsabile dell’inquinamento è legittimato all’azione di rivalsa delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di bonifica, concordate con la pubblica autorità.

Vale sempre il principio “chi inquina paga”: il responsabile dell’inquinamento è obbligato a proprie spese alla messa in sicurezza, il proprietario non responsabile invece ha l’onere di farlo per evitare conseguenze legate ai vincoli esistenti  sull’area.

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