RIFIUTI – GESTIONE RIFIUTI IN APPALTI
Per lo smaltimento dei rifiuti sussiste la responsabilità congiunta sia del produttore giuridico di rifiuti (committente), che del produttore materiale e del detentore dei rifiuti.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza del 30 settembre n.39952, secondo il combinato disposto degli
articoli 183, comma 1, lettera f) e 188 comma 1 del Dlgs 152/2006.
Si specifica inoltre che anche il mancato trasferimento degli oneri nell’esecuzione di un appalto non elimina
la responsabilità del produttore materiale di rifiuti (appaltatore – esecutore) per lo smaltimento dei residui.
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