RIFIUTI – ESTINZIONE DELL’ILLECITO AMBIENTALE

Anche con la regolarizzazione spontanea si applica la procedura di estinzione dell’illecito ambientale prevista dal Dlgs 152/2006 all’art. 318-bis e seguenti.
E’ quanto ha ricordato la Cassazione con sentenza 26 agosto 2019, n. 36405. Il procedimento si applica dunque non solo alle condotte esaurite, ovvero che non abbiano conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile l’imposizione di prescrizioni al contravventore, ma anche alle ipotesi in cui il contravventore abbia volontariamente e spontaneamente regolarizzato l’illecito commesso prima dell’emanazione della prescrizione da parte dell’Autorità.

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