OBBLIGO PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI ENTRO IL 04-03-19

PIANO DI EMERGENZA INTERNO DA TRASMETTERE AL PREFETTO ENTRO IL 04/03/2019
Con la presente si segnala che l’Art. 26-bis del Decreto Legge 01/12/2018 n. 132 (modifiche al Decreto Legge 04/10/2018 n. 113, detto anche “Decreto sicurezza”), avente come oggetto “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per tutti gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, esistenti o di nuova realizzazione, di predisporre un piano di emergenza interno, il quale deve essere aggiornato almeno ogni n. 3 anni.

Ciò allo scopo di conseguire quanto segue:
a) Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) Mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) Informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) Provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Tale piano di emergenza interno, deve essere trasmesso al Prefetto competente entro il prossimo 04/03/2019, unitamente alle informazioni necessarie al fine di inquadrare l’attività di gestione rifiuti svolta.
Il Prefetto, entro n. 1 anno dalla ricezione dei documenti, avrà il compito di predisporre un piano di emergenza esterno, coordinandone l’attuazione.
N.B. il comma 9 del sopra citato Art. 26-bis rimanda a decreti successivi l’emanazione delle linee guida riferite alle modalità di redazione del piano di emergenza esterno di competenza del Prefetto.
Al fine di fornire indicazioni (generiche) in merito alla redazione del piano di emergenza interno suddetto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha provveduto a rilasciare la Circolare prot. 0001121 del 21/01/2019 (allegata alla presente – Cfr. Punto 2).
Al fine di adempiere alla scadenza del prossimo 04/03/2019, si consiglia innanzitutto di verificare la presenza di un piano di emergenza riferito al Vostro stabilimento, controllando altresì la data a cui risale l’ultimo aggiornamento. Se tale documento non fosse presente, ovvero qualora non sia stato aggiornato negli ultimi 3 anni, lo stesso deve essere redatto/aggiornato tenendo conto almeno dei seguenti aspetti:
 Procedure antincendio
 Infortunio o malore
 Fuga di gas o vapori pericolosi
 Guasto elettrico
 Sversamenti di sostanze pericolose
 Crollo
 Esplosione
 Calamità naturali
 Rinvenimento di materiale radioattivo (se pertinente)

Il piano di emergenza suddetto, andrà successivamente trasmesso via PEC al Prefetto competente per il Vostro territorio, unitamente alla seguente documentazione:
 Scheda riassuntiva: riportante i dati principali dell’Azienda e gli estremi autorizzativi.
 Inquadramento territoriale del Vostro stabilimento, al fine di consentirne una semplice individuazione.
 Breve descrizione dell’attività svolta e delle misure poste in atto ai fini della prevenzione incendi (in accordo con i contenuti della circolare MATTM prot. 0001121 del 21/01/2019). Tale descrizione dovrà essere in particolare finalizzata ad individuare la presenza di rifiuti combustibili e/o infiammabili.

SIMEA è a Vostra disposizione al fine di fornire la consulenza tecnica necessaria, in maniera tale da trasmettere al Prefetto competente le informazioni previste dalla normativa vigente.

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