MATERIALI DA DEMOLIZIONE: SONO RIFIUTI E NON SOTTOPRODOTTI

Con sentenza del 23 febbraio 2018 n. 8848, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale le attività di demolizione di manufatti non è finalizzata alla produzione di alcunché e dunque i materiali che ne derivano devono essere classificati e qualificati come rifiuti ai sensi dell’art. 183 Dlgs 152/06 e non come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis Dlgs152/2006.

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