RIFIUTI METALLICI: MODALITÀ SEMPLIFICATE DI RACCOLTA E TRASPORTO
Il MinAmbiente ha definito le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi. Nello specifico, il Decreto Ministeriale del 1 febbraio 2018, che sarà in vigore dal 23 febbraio 2018, ridefinisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti per i casi di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate per la relativa tenuta del registro di carico e scarico. Più precisamente l’art. 3 riporta le semplificazioni relative al FIR. Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori, eseguita con lo stesso veicolo, e sempre che si concluda nella giornata in cui è iniziata, è stato predisposto un apposito modello F.I.R. contenuto nell’allegato A al decreto (in allegato alla presente newsletter), da compilare secondo le modalità indicate nell’allegato B. Per quanto concerne il registro di carico e scarico, l’art. 4 stabilisce che i soggetti interessati dal decreto potranno assolvere all’obbligo di tenuta del registro conservando, in ordine cronologico, per 5 anni, i FIR così compilati. Attenzione: le semplificazioni si applicano ai raccoglitori e trasportatori di suddetti rifiuti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali. Si segnala questa novità normativa anche ai produttori di rifiuti metallici e non in quanto potrebbe capitare che il soggetto scelto per i servizi di trasporto rifiuti possa presentarsi – nel caso di ritiro di rifiuto ferroso – con il nuovo modello di F.I.R. (in allegato il modello FIR semplificato per trasporto rifiuti ferrosi e non NON pericolosi).30
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