SCARICHI IDRICI: SENZA AUTORIZZAZIONE?

Scarico acque senza autorizzazione, è ammessa la confisca dei beni che consentono di ripetere l’illecito

La confisca delle cose/manufatti/macchinari stabilmente utilizzati per commettere il reato di scarico di acque reflue non autorizzato è legittima.

È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza 20 novembre 2017, n. 52649 in merito alla confisca di una serie di lavatrici industriali in relazione al reato di scarico di acque reflue senza autorizzazione (art. 137, c. 1, DLgs 152/2006) commesso dal titolare dell’impresa.

L’aspetto importante di questa sentenza della Cassazione è che si potrebbe erroneamente pensare, appunto, che i beni o le cose non intrinsecamente criminosi, il cui possesso o utilizzo non sia in sé illecito (come le lavatrici del caso citato) non possano essere sottoposti a confisca perché il reato è l’immissione in fognatura senza autorizzazione delle acque reflue.

La Cassazione ha invece stabilito che la confisca può riguardare i beni che sono utilizzati per la commissione del reato (le acque reflue prodotte dalle lavatrici industriali nel caso citato) allo scopo di impedire la possibilità futura del ripetersi dell’attività punibile.

 

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