TRASPORTO RIFIUTI: NECESSARIA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO!

La Sentenza della Cassazione n. 52632/17: ricorda che ai fini del trasporto dei rifiuti è necessaria l’iscrizione, la sola comunicazione all’Ente non è sufficiente.

Una recentissima sentenza della Cassazione (n. 52632/17) ha confermato che ai fini del trasporto dei rifiuti è richiesto un provvedimento di iscrizione all’Albo, che non è sostituito dalla mera comunicazione all’Albo prevista dall’art. 212 Dlgs 152/06.

Il trasportatore deve attendere che gli venga rilasciato il provvedimento formale di iscrizione da parte dell’Albo gestori ambientali (che ha 30 giorni di tempo dalla comunicazione).

Controllate attentamente le copie delle autorizzazioni consegnate dai vostri trasportatori dei rifiuti e accertatevi che sia il provvedimento di iscrizione e non la copia della domanda inoltrata dall’impresa di trasporto all’Albo.

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