CLP SOSTANZE PERICOLOSE: NON VIOLATE GLI OBBLIGHI PUBBLICITARI!

A decorrere dal 12 dicembre 2017 sanzioni per chi viola gli obblighi pubblicitari.

È una novità prevista dall’articolo 10-bis del Dlgs 186/2011, introdotto con decorrenza dal 12 dicembre 2017, dalla Legge Europea 167/2017.

La nuova disposizione sanzionatoria colpisce chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’art. 48, paragrafi 1 e 2 (comma 1) del regolamento “Clp” (1272/2008/Ce).

Il paragrafo 1 concerne l’obbligo di indicare le classi o categorie di pericolo di tutte le sostanze classificate come pericolose in “qualsiasi pubblicità”.

Il paragrafo 2 stabilisce che ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa (o contenente una sostanza pericolosa), che consenta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver preso prima visione dell’etichetta, deve menzionare i tipi di pericoli indicati nell’etichetta stessa.

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