Gestione rifiuti, dal 4 luglio 2015 sono cambiate le definizioni di “produttore”, “raccolta” e “deposito temporaneo”

La legge n. 125 del 6 agosto 2015 interviene sul “Codice Ambientale” e modifica, a partire dal 4 luglio 2015, le nozioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”. Nella nozione di “produttore dei rifiuti” (art. 183, comma 1, lettera f, Dlgs 152/2006) fa così ingresso anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti.

 

Art. del Dlgs 152/2006

Testo ante Dl 92/2015 (in vigore fino al 4 luglio)

Testo post Dl 92/2015 (in vigore dal 4 luglio)

183, comma 1, lettera f)

“produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

“produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

183, comma 1, lettera o)

“raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

“raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

183, comma 1, lettera bb)

“deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

“deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

Attenzione perché la nuova definizione di “produttore” pone la questione della responsabilità del committente e dell’esecutore quale produttore in senso (rispettivamente) giuridico e materiale dei rifiuti nell’ambito dell’effettuazione di opere e commesse in appalto.

Ovvero, se prima di questa modifica, la giurisprudenza era orientata verso un’esclusione della responsabilità del committente per gli illeciti commessi dall’esecutore/appaltatore, poiché sul committente non gravava alcun obbligo legale di vigilare.

Ora invece l’inclusione di tale committente (il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti) nella nozione di produttore di rifiuti comporta l’applicabilità nei suoi confronti di tutti gli obblighi previsti per il produttore in genere (il controllo sulle autorizzazioni di trasportatori e destinatari del rifiuto per esempio)

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